Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

      2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».